IMU - Imposta Municipale Unica
Pagina dedicata a tutte le informazioni riguardanti l'IMU
Ultima modifica 8 aprile 2024
Imposta municipale propria
Con la Legge n. 160 del 27/12/2019 dal 1° gennaio 2020 è stata abolita la TASI ed è stata istituita la nuova IMU.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta i possessori di fabbricati, inclusa l’abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi, superficie), i concessionari di aree demaniali e i locatari finanziari (leasing).
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP sono esenti.
L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata ad abitazione principale.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia prevede la riduzione del 50% dell’IMU, che si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
- CALCOLO IMU FABBRICATI
RENDITA CATASTALE |
RIVALUTAZIONE DEL 5% |
BASE IMPONIBILE |
CALCOLO IMU |
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Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale |
Rivalutare la rendita catastale del 5 % |
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore della categoria catastale dell’immobile |
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU |
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MOLTIPLICATORI: |
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Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 |
Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 |
Cat. A/10 |
Cat. C/1 |
Gruppo D escluso D/5 |
Cat. D/5 |
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X 160 |
X 140 |
X 80 |
X 55 |
X 65 |
X 80 |
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- CALCOLO IMU TERRENI AGRICOLI
REDDITO DOMINICALE |
RIVALUTAZIONE DEL 25% |
BASE IMPONIBILE |
CALCOLO IMU |
Reddito dominicale riportato nella Visura Catastale |
Rivalutare il reddito dominicale del 25 % |
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore della tipologia del terreno |
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU |
MOLTIPLICATORI Terreni agricoli o incolti: X 135 |
- CALCOLO IMU AREE FABBRICABILI
BASE IMPONIBILE |
CALCOLO IMU |
Valore venale in comune commercio |
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU |
ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 5 decies D.L. 146/2021, come modificato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le pertinenze della stessa, sono escluse dall’imposta.
Si possono considerare pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per le pertinenze eccedenti il numero legale si applica l’aliquota ordinaria.
Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
COMODATO GRATUITO
A decorrere dall’anno 2016, ancorché non considerabile come abitazione principale, viene prevista una agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile, cui deve essere applicata l’aliquota ordinaria.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che l’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, sia ridotta al 75 per cento.
Per poter beneficiare della riduzione, è richiesto che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative. Nei Comuni dove tali accordi non siano mai stati raggiunti, si può fare riferimento all’accordo in vigore nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
FABBRICATI FATISCENTI E FABBRICATI STORICO/ARTISTICI (L. 160 del 27/12/2019, art. 1, c. 747)
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
CODICI PER MODELLO F24
Il codice Comune/codice Ente corrispondente al Comune di Bardolino è A650
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CODICE TRIBUTO |
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IMPOSTA |
CODICE COMUNE |
CODICE STATO |
IMU abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) |
3912 |
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IMU fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
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IMU terreni |
3914 |
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IMU aree fabbricabili |
3916 |
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IMU altri fabbricati |
3918 |
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IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3930 (1,00 ‰ incremento Comune) |
3925 (7,6 ‰ quota riservata allo Stato) |
IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |
3939 |
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ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024
Il Comune di Bardolino, con delibera di Consiglio Comunale n. 35/2023, ha approvato le aliquote IMU 2024:
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Aliquota |
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
5,00 ‰ Detrazione € 200,00 |
2) fabbricati rurali ad uso strumentale |
1,00 ‰ |
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
esenti |
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 |
8,60 ‰ – di cui 7,6 ‰ quota riservata allo Stato e 1,00 ‰ al Comune |
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti |
8,60 ‰ |
6) terreni agricoli |
7,60 ‰ |
7) aree fabbricabili |
8,60 ‰ |
SCADENZE VERSAMENTO
ACCONTO: entro il 17 giugno
SALDO: entro il 16 dicembre
UNICA SOLUZIONE: entro il 17 giugno
I residenti all’estero possono pagare con bonifico bancario:
IMU DESTINATA AL COMUNE:
BENEFICIARIO: Comune di Bardolino
BIC / SWIFT: POSOIT22XXX
IBAN: IT49X0569659260000003000X31
CAUSALE: [ CODICE FISCALE ] IMU [ ANNO ]
IMU DESTINATA ALLO STATO (FABBRICATI CAT. D TRANNE D/10)
BENEFICIARIO: BANCA D'ITALIA
BIC / SWIFT: BITAITRRENT
IBAN:IT02G0100003245348006108000
CAUSALE: [ CODICE FISCALE ] IMU BARDOLINO 3925 [ ANNO ] ACCONTO/SALDO/UNICA SOLUZIONE
Copia del pagamento con bonifico alla Banca d’Italia deve essere inviata al Comune per le successive verifiche.
Le rendite catastali sono consultabili alla pagina https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/
Link al calcolatore IMU: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A650