Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno

Ultima modifica 3 gennaio 2024

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 40 del 29.12.2011, ha istituto l'imposta di soggiorno, disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. L’imposta di soggiorno è entrata in vigore dal 01 gennaio 2012.

Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno è dovuta dalle persone fisiche, non residenti nel Comune di Bardolino, che pernottano nelle strutture ricettive presenti sul territorio, si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 288 del 15.11.2023 sono state determinate le tariffe previste per l'anno 2024, come di seguito elencate:

- PERIODO GENNAIO - DICEMBRE:

 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO

CINQUE STELLE

€ 2,00

QUATTRO STELLE

€ 1,50

TRE STELLE

€ 1,00

DUE STELLE

€ 1,00

UNA STELLA

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO

ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE

€ 1,00

UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

€ 1,00

ATTIVITA' A CONDUZIONE FAMIGLIARE – B & B

€ 1,00

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

€ 1,00

CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'

€ -----

FORESTERIE PER TURISTI

€ 1,00

CASE PER FERIE

€ 1,00

ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITA' RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTU', CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE)

 

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO

VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE

€ 1,00

VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE

€ 1,00

ATTIVITA' AGRITURUSTICHE

IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

€ 1,00

 

Sono previste le seguenti esenzioni:

  1. I minori fino al 14° anno di età compreso;
  2. I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  3. I genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  4. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  5. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  6. Gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  7. I “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  8. Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  9. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa.

L’esenzione di cui ai punti 2) e 3) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

l gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. Il materiale informativo, predisposto a cura e spese del Comune di Bardolino, è disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Bardolino, Piazzale Aldo Moro n. 1, a partire da fine marzo. Nel frattempo è possibile richiedere il materiale presso l’Ufficio Ragioneria del Comune.

Con periodicità mensile, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, dovrà essere presentata dichiarazione del numero delle presenze con riferimento al mese precedente.

La dichiarazione delle presenze dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, utilizzando il gestionale attivato dall'amministrazione, accessibile dall'apposito link sull'homepage del sito del Comune di Bardolino, a seguito di registrazione tramite SPID. 

Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dovranno essere versate, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, in uno dei seguenti modi:

- mediante sistema di pagamento PagoPA;

- altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione Comunale.

Le violazioni relative ai versamenti sono punite con la sanzione del 30% del dovuto (omesso, parziale e o tardivo versamento).
 Le violazioni relative alle dichiarazioni sono punite con la sanzione da 25 a 500 euro (omessa, incompleta o infedele dichiarazione).
 Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.

Per maggiori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio competente al numero 045 6213260 ed al seguente indirizzo: sara.ferrari@comune.bardolino.vr.it

 

Portale Imposta di Soggiorno

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