Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno

Ultima modifica 27 novembre 2024

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2011 e s.m.i. è stata istituita e disciplinata l’applicazione dell’imposta di soggiorno per il Comune di Bardolino.

L’imposta è dovuta dai non residenti nel Comune di Bardolino che pernottano in una struttura ricettiva del territorio, per persona e per ogni pernottamento, nelle misure approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe deliberate dalla Giunta per i vari anni sono riassunte nelle tabelle riportate in calce alla presente nota informativa.

L’imposta è dovuta per un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Sono previste le seguenti esenzioni:

  1. I minori fino al 14° anno di età compreso;
  2. I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  3. I genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  4. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  5. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  6. Gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  7. I “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  8. Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  9. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa.

 

l gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. Il materiale informativo, predisposto a cura e spese del Comune di Bardolino, è disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Bardolino, Piazzale Aldo Moro n. 1. Nel periodo di chiusura invernale dell’Ufficio i modelli sono disponibili presso l’Ufficio Ragioneria del Comune.

Con periodicità mensile, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, dovrà essere inviato un riepilogo periodico del numero delle presenze con riferimento al mese precedente. Il riepilogo delle presenze dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, utilizzando il gestionale attivato dall’amministrazione, accessibile dal presente link, attraverso lo SPID.

Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dovranno essere versate, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, tramite il sistema di pagamenti PAGOPA, utilizzando il modello allegato alla dichiarazione delle presenze mensili.

Si evidenzia che l'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha introdotto l’obbligo di presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo, della dichiarazione annuale dell’imposta, da predisporre su apposito modello ministeriale da trasmettere all’Agenzie delle Entrate.

Non è stato al momento eliminato l’obbligo di presentare, in qualità di agente contabile entro il 30 gennaio dell’anno successivo il modello 21, riepilogativo delle somme riscosse e versate.

Il portale utilizzato per la gestione dell’imposta permette di elaborare sia il modello 21 che la dichiarazione annuale.

Si informa inoltre che è possibile sanare eventuali versamenti tardivi, ricorrendo al ravvedimento, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 472/1997.

Si ricorda che le violazioni alle norme regolamentari sono punite con le sanzioni di cui ai decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473. In particolare:

  • omessa, infedele o incompleta dichiarazione: sanzione pecuniaria da € 25 a € 500
  • omesso, ritardato o parziale versamento: sanzione pari al 30% dell’importo non versato, con le graduazioni previste dalla norma
  • violazione obbligo informazione clientela: sanzione pecuniaria da € 25 a € 100.

 

Il Comune nell’ambito della propria attività di controllo può inoltre:

  1. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  2. Inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

 

Per maggiori chiarimenti è consultabile il sito internet del Comune di Bardolino www.comune.bardolino.vr.it ed è possibile contattare l’Ufficio competente al numero 045 6213260 ed al seguente indirizzo: imposta.soggiorno@comune.bardolino.vr.it

 

Portale Imposta di Soggiorno

TARIFFE 2025
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tariffe-2023
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lettera-gestori-2023
27-11-2024

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27-11-2024

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