TASI

Con la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 dal 1° gennaio 2020 è stata abolita la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI. Per il 2020 si invita a fare riferimento alla sezione Imposta Municipale Propria – IMU.

TASI 2019
Il comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito la Tassa su servizi indivisibili (TASI), destinata a finanziare i costi relativi ai servizi a domanda non individuale erogati dai Comuni.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e’ dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Come specificato dal MEF nella nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016, poiché la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, la riduzione al 50% della base imponibile per comodato gratuito per vale anche ai fini TASI.
In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l’immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l’abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di “Abitazione principale” sia che l’immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
L’aliquota deliberata per il 2019 per TASI è pari all’ 1 per mille per tutte le tipologie di immobili oggetto d’imposta. L’importo minimo per il versamento è fissato in € 12,00 annui.
Nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota dell’ 1 per mille.
Il restante 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo, mentre nulla è dovuto da parte dell’occupante.

REGOLAMENTI E ALIQUOTE
Nomina responsabile IUC Scarica il file
Delibera di approvazione delle aliquote TASI anno 2019 Scarica il file
Regolamento IUC Scarica il file
Delibera C. C. n.41/2017 modifica regolamento IUC Scarica il file